Statuto
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 – Costituzione e Denominazione
E’ costituita l’Associazione denominata “ARCovizzi” non lucrativa, di utilità sociale e promozione culturale ai sensi del D.Lgs. 460/97. Tale denominazione sarà utilizzata in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, segno distintivo e atto di corrispondenza dell’Associazione, oltreché in qualsiasi rapporto con soggetti terzi.
Art. 2 – Sede
L’Associazione ha sede provvisoria in Stienta, Via P. Nenni, 55. L’Associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie o uffici o centri operativi in località diverse purché con delibera dell’Assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo.
Art.3 – Statuto
L’associazione, che agisce con esclusivo fine di solidarietà sociale e culturale nel rispetto dell’art. 10 del D.Lgs. 460/97 per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle leggi statali e regionali in materia di associazioni culturali e a carattere sociale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico, è disciplinata dal presente Statuto, i cui contenuti sono vincolanti per tutti gli associati. Lo Statuto può essere modificato dall’Assemblea dei soci con votazione palese secondo quanto disposto dall’art.13.
Art. 4 – Durata
L’Associazione ha una durata illimitata.
TITOLO II – FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
Art.5 – Fini
L’associazione intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà civile, culturale e sociale, non ha fini di lucro ed è apartitica e aconfessionale. I fini e le attività dell’Associazione sono ispirati ai principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l’effettiva partecipazione degli associati alla vita della medesima.
Art.6 – Scopi
Scopo dell’associazione è la promozione dell’istruzione universitaria in materia archivistica, della cultura e dei beni archivistici, nei suoi molteplici aspetti da attuarsi attraverso interventi differenziati in collaborazione con le Associazioni professionali e di categoria; in particolare l’Associazione, in considerazione del patto costitutivo ispirato alla vita e alle opere dell’archivista Cristina Covizzi, scomparsa in Stienta in data 14.6.2013, privilegia come area di intervento il sostegno a giovani archivisti per la partecipazione a master universitari in archivistica e l’organizzazione di eventi sulla professione dell’archivista.
Art. 7 – Mezzi d’azione
Al fine di raggiungere gli scopi sociali intende:
a) promuovere la partecipazione a master universitari in archivistica mediante la costituzione di una o più Borse di Studio dedicate al nome dell’Archivista libera professionista Cristina Covizzi e rivolte a giovani laureati con limitate risorse economiche, per garantire loro il diritto allo studio.
b) valorizzare le risorse umane e professionali della comunità archivistica e in particolare lo svolgimento della libera professione;
c) sensibilizzare la comunità sulla necessità di una formazione permanente, necessaria per l’esercizio della professione di archivista;
d) instaurare rapporti di collaborazione con Enti Pubblici Territoriali, Associazioni ed Organizzazioni che si ispirano alle medesime finalità;
e) promuovere e realizzare in autonomia e/o sostenere progetti nell’ambito della libera professione archivistica;
f) favorire, organizzare, promuovere convegni, seminari e ogni altra attività informativa tesa a superare gli ostacoli legislativi, politici, fiscali, culturali e di ogni altra natura che limitano il libero esercizio della professione archivistica
Art. 8 – Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
a) contributi volontari e quote associative secondi i criteri fissati dal Consiglio Direttivo e contributi annuali dei “sostenitori” nella misura proposta dagli stessi e approvati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
b) beni mobili acquistati con il contributo degli Associati;
c) erogazioni di Enti Pubblici e Privati, di privati cittadini;
d) donazioni e lasciti testamentari;
e) introiti derivanti da eventuali sottoscrizioni di sostegno direttamente connesse alle finalità perseguite dall’Associazione e che integrino i fondi messi a disposizione annualmente dai “sostenitori”.
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto gli utili di esercizio, gli avanzi di gestione, le riserve, i fondi e il capitale durante la vita dell’Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima unitaria struttura. Sono in ogni caso vietate le operazioni di cui al co.6 dell’art. 10 dei D.Igs 411211997 n. 460. Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Eventuali beni mobili che dovessero entrare a far parte del patrimonio dell’Associazione saranno intestati all’Associazione medesima. Tutti i beni mobili appartenenti all’Associazione sono elencati in apposito inventario depositato presso la sede dell’Associazione e consultabile da tutti gli associati. In caso di scioglimento dell’Associazione i beni esistenti saranno devoluti secondo le modalità previste dagli articoli 13 e 21.
Art.9 – Soci
Possono aderire all’Associazione tutte le persone fisiche che, condividendone le finalità, ne accettino lo statuto e si impegnano a realizzarne le finalità fornendo un contributo economico e/o fattivo di lavoro o di idee.
Gli associati si distinguono in:
a) Soci Fondatori: coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo dell’Associazione;
b) Soci Onorari: coloro che hanno reso particolari servizi meritori a favore dell’Associazione;
c) Soci Ordinari: coloro che aderiscono all’Associazione condividendone le finalità e impegnandosi a perseguirle;
E previsto l’apporto di “Sostenitori” (senza diritto di voto), costituiti da persone giuridiche (ditte, fondazioni, cooperative, associazioni ed enti) che sostengano l’Associazione con un contributo annuo volontario finalizzato alla assegnazione della Borsa di Studio e all’organizzazione di eventi.
La classificazione degli aderenti nelle tre categorie di soci non implica alcuna differenza tra gli associati in merito ai loro diritti e doveri verso l’Associazione. L’ammissione viene deliberata previa presentazione di domanda scritta rivolta al Presidente e contenente i dati anagrafici e fiscalirelativi al soggetto aderente nonché l’impegno a versare annualmente la quota associativa, attenersi al presente Statuto e osservarne gli eventuali regolamenti e delibere adottate dal Consiglio Direttivo il quale decide a suo insindacabile giudizio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.
Art.10 – Diritti e Doveri
Fra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative.
Gli associati hanno:
a) il diritto di accedere alle informazioni e di controllo stabiliti dalle leggi o dall’eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
b) il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute, e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo, per l’attività prestata per l’Associazione, secondo modalità e limiti stabiliti preventivamente dal Consiglio Direttivo;
c) il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dall’Associazione; non possono ricoprire cariche sociali i soci dipendenti, né coloro che comunque ricevano dall’Associazione retribuzioni a qualsiasi titolo, ad esclusione di compensi per lezioni, attività didattiche, rimborsi spese.
Il comportamento verso gli altri associati ed all’esterno dell’Associazione deve essere improntato all’assoluta correttezza e buona fede.
Gli associati devono svolgere la propria attività in linea con gli scopi dell’ Associazione in modo gratuito e senza fini di lucro.
E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
I soci cessano di far parte dell’Associazione :
- per dimissioni volontarie,
- per impossibilità sopraggiunta di partecipare alla vita associativa,
- per decesso del socio
- per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi
- per esclusione deliberata e opportunamente motivata dal Consiglio Direttivo.
Art.11 – Esclusione
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell’associato che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti e delle delibere adottate e qualora svolga attività contrarie agli interessi associativi ovvero rechi danni all’Associazione stessa. La deliberazione di esclusione viene adottata solo successivamente alla richiesta di giustificazioni da inviarsi al domicilio indicato dall’associato all’atto dell’iscrizione almeno 30 giorni prima della delibera di esclusione.
L’associato può recedere dall’Associazione mediante dichiarazione di recesso che deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo. L’associato receduto o escluso, o che comunque abbia cessato di far parte dell’Associazione, non ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. La qualità di associato non è trasmissibile.
Art.12 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario/Tesoriere;
Art.13 – L’Assemblea dei soci
L’assemblea, organo sovrano dell’Associazione, è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti da almeno due mesi alla data dell’avviso di convocazione.
L’assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria, almeno due volte all’anno, in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un quinto dei soci e quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.
Il Presidente convoca le assemblee ordinarie e straordinarie con comunicazione scritta anche via e-mail ai soci, da inviare almeno 15 giorni prima della data stabilita e contenente l’ordine del giorno dei lavori, il luogo dell’adunanza, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.
Ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare, tramite delega, solo tre altri associati regolarmente iscritti.
La delega può essere conferita solamente ad altro associato che non faccia parte del Consiglio Direttivo.
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, che può avvenire anche un’ora dopo la prima convocazione, l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’Assemblea ordinaria:
- delibera entro il mese di febbraio di ogni anno sulla relazione e sul conto consuntivo dell’anno precedente, nonché sulla previsione di spesa e sul programma di attività per l’anno in corso, presentati dal Consiglio Direttivo;
- elegge per un quadriennio tra i propri soci ordinari i membri del Consiglio Direttivo sulla scorta di una o più liste contenenti complessivamente nominativi pari o inferiori al numero dei soci.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del fondo comune e del patrimonio.
L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando intervengono in proprio e per delega i due terzi degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l’assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza in proprio e per delega di qualsiasi numero di associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole in prima convocazione dei tre quarti degli associati e in seconda convocazione di almeno i tre quarti dei presenti. L’assemblea è presieduta dal Presidente dei Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di quest’ultimo, da altra persona designata dell’Assemblea.
Le deliberazioni dall’Assemblea sono riportate in verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e, eventualmente, dagli scrutatori. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Ogni verbale può esser consultato liberamente anche tramite l’eventuale sito dell’Associazione da tutti gli associati.
Art.14 – Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5soci tra cui il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario/Tesoriere, tutti eletti tra gli associati regolarmente iscritti dall’Assemblea con votazione a scrutinio palese, a meno che almeno un quinto dei presenti richieda lo scrutinio segreto.
Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno la maggioranza dei membri che lo compongono e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. (In caso di parità prevale il voto del Presidente). Il Consiglio Direttivo si riunisce anche fuori dalla sede associativa tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con avviso scritto anche via mail con avviso di ricevuta contenente l’ordine dei giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri almeno otto giorni prima della data di convocazione. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni salvo revoca o dimissioni ed i relativi membri sono rieleggibili per ulteriori due mandati consecutivi. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro dei Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso dà luogo alla sostituzione mediante cooptazione, fino alla successiva assemblea ordinaria degli associati, la quale provvede, su convocazione dei Presidente o di un suo delegato, alla nomina dei nuovo consigliere.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e svolge tutte le attività esecutive dell’Associazione previste dal presente Statuto o dal regolamento e/o deliberate dell’Assemblea degli associati, per il raggiungimento degli scopi associativi esclusi quegli atti che la legge, lo Statuto o i regolamenti interni riservano tassativamente all’assemblea. Il Consiglio Direttivo in particolare predispone il bilancio consuntivo e la previsione di spesa, delibera sull’ammissione e sull’esclusione degli aderenti all’Associazione, predispone i regolamenti interni dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri, oppure, a mezzo del Presidente, anche ad estranei il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo può altresì nominare collaboratori, anche esterni, nei limiti necessari a regolare il funzionamento dell’Associazione ovvero occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da essa svolta, determinandone gli eventuali compensi. Il Consiglio Direttivo nomina il Comitato scientifico di cui all’art.15.
Art.15 – Comitato scientifico
E’ costituito all’interno dell’Associazione un Comitato scientifico composto di almeno 3 membri anche esterni all’Associazione e che comunque non facciano parte del Consiglio Direttivo, ma altamente qualificati cui sono affidati la predisposizione del bando, la scelta delle modalità di pubblicizzazione della borsa di studio e la valutazione dei curricula dei candidati di cui all’art. 7 comma a. Il Comitato è nominato dal Consiglio Direttivo e si rinnova ogni qualvolta si rinnovi il Consiglio stesso.
Art.16 – Presidente dell’Associazione
Il Presidente dei Consiglio Direttivo è il Presidente pro-tempore dell’Associazione. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo e rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi in giudizio e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa. Egli inoltre convoca e presiede l’assemblea ed il Consiglio Direttivo e cura l’ordinato svolgimento dei lavori.
Art.17 – Vice Presidente dell’Associazione
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, decadenza, incompatibilità o malattia. Il Vice Presidente è nominato dl Consiglio Direttivo.
Art.18 – Il Segretario/Tesoriere dell’Associazione
Il Segretario/Tesoriere partecipa alle assemblee e a tutte le riunioni degli organi dell’Associazione con funzioni di verbalizzante, redige i verbali dell’Associazione e li custodisce. Il Segretario/Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno. Tiene la contabilità e i bilanci dell’Associazione, custodisce i fondi e tutte le somme di pertinenza dell’Associazione, può quietanzare ricevute per conto dell’Associazione medesima, anche mediante delega ad altro socio.
Art.19 – Esercizio sociale
L’esercizio sociale decorre dal primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.
Art.20 – Bilancio
Per ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo predispone e sottopone all’Assemblea entro i primi sessanta giorni di ogni anno finanziario un bilancio consuntivo per l’anno finanziario precedente e una previsione di spesa per l’anno in corso. L’Assemblea delibera l’approvazione a maggioranza dei presenti con voto palese. Dal bilancio dovranno risultare i contributi e i lasciti ricevuti dall’Associazione e tutte le spese dell’anno di riferimento.
Art.21 – Scioglimento
Lo scioglimento anticipato rispetto alla scadenza previstadell’Associazione è deliberato con il voto favorevole di tre quarti degli associati in prima seduta e dai tre quarti dei presenti in seconda seduta dall’Assemblea straordinaria la quale deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli associati, stabilendone i poteri. L’Associazione dovrà devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3, co.190, della Legge 23\12\1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalle Leggi regolamentanti la materia.
Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma anche indiretta di utili e di avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
Art.22 – Clausola compromissoria
Qualsiasi controversia originante dalla interpretazione o esecuzione dei presento Statuto, o comunque relativa alla vita dell’Associazione, sarà devoluta ad un arbitro nominato o sull’accordo delle parti o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale competente in base alla sede dell’Associazione su richiesta della parte più diligente. Tale arbitro deciderà ex bono et aequo quale amichevole compositore nella veste di “arbitro irrituale”.
Art. 23 – Spese costitutive
Tutte le spese, inerenti e conseguenti al presente atto, vengono assunte dall’Associazione ora costituita.
Art.24 – Norme applicabili
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni dei Codice Civile e le altre disposizioni di legge che regolano la materia.